Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. utilizza cookie e tecnologie simili per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizzare e gestire i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie. Chiudendo questa notifica acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.

TRACCIABILITA' DELLE BIOMASSE E CERTIFICATI VERDI

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al DM 2 marzo 2010 sui certificati verdi e sulla tracciabilità delle biomasse
biomasse.jpg




E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 220 del 22-9-2015) il Decreto del MiPAAF 6 agosto 2015 che prevede alcune modifiche al decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse.
Il decreto è costituito da due articoli.
Il primo articolo prevede la trasmissione al MiPAAF, entro il 31 gennaio, dell'anno successivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, della documentazione indicata nell'allegato 1, del decreto 2 marzo 2010, in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A (colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali e residui di zootecnia).
L'art. 2 modifica l'art. 4 del decreto 2 marzo 2010 prevedendo che entro il 31 maggio, dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3 comma 1.a, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità e della tracciabilita' delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.

Il decreto è entrato in vigore il 23 settembre 2015.