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MODIFICATO IN TOSCANA IL REGOLAMENTO SULLE PISCINE

E' in vigore il nuovo regolamento di attuazione in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine
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Il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006 n.8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010 n.23/R, è stato recentemente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 maggio 2015 n.54/R.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Regionale 23 dicembre 2014 n.84 è stato recentemente variato il regolamento di attuazione.
In continuità con le modifiche alla Legge Regionale, anche il nuovo Regolamento di attuazione conferisce particolare rilevanza alle capacità degli operatori del settore per la realizzazione di procedure di autocontrollo adeguate alla propria realtà specifica, soprattutto per le piscine private ad uso collettivo (piscine in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, palestre e simili).
Le principali modifiche al testo originale del Regolamento sono le seguenti:
• sono state escluse dal rispetto dei requisiti previsti dal regolamento anche le piscine destinate ad uso estetico, oltre a quelle termali, quelle destinate ad uso riabilitativo e curativo;
• obbligo del sistema di ripresa con bordi sfioratori (incassati nelle pareti verticali oppure sul bordo orizzontale) solo per le piscine private ad uso collettivo aventi dimensioni maggiori di 100 mq ;
• l’impiego di skimmer è consentito solamente nelle vasche di piscine private ad uso collettivo di superficie pari o inferiore a 100 mq e per le piscine esistenti a marzo 2010, indipendentemente dalla misura, dal tipo e dalla classificazione, il cui impianto mantiene i parametri fisici, chimici e microbiologici in vasca entro i limiti previsti dal regolamento stesso;
• per le piscine private ad uso collettivo, in alternativa al passaggio obbligato tramite la vasca lava piedi, possono essere utilizzati all’interno dell’area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscano comunque un’adeguata pulizia e disinfezione, presenti all’interno dell’area della piscina e facilmente accessibili;
• per quanto riguarda il rispetto dei tempi massimi di ricircolo dell’acqua in vasca, le piscine private ad uso collettivo possono utilizzare procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di vasca stessa (in alternativa al rispetto delle norme UNI 10637);
• possibilità di non prevedere pompe supplementari rispetto a quelle principali, negando ai bagnanti l’accesso alla vasca fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto;
• la pulizia e la disinfezione ambientale, per le piscine private ad uso collettivo, è effettuata sulla base delle procedure stabilite nell’ambito della valutazione del rischio ed in attuazione del piano di autocontrollo;
• per le piscine private ad uso collettivo, la frequenza dei controlli interni dei parametri per l’acqua di immissione in vasca, dell’acqua contenuta in vasca e dell’acqua di approvvigionamento è stabilita sulla base delle procedure stabilite nell’ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo (gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri da effettuarsi entro 30 giorni antecedenti l’apertura);
• individuazione del responsabile della piscina mediante un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso;
• le protezioni, per il rispetto del divieto incontrollato nei confronti dei minori di quattordici anni, possono essere costituite da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarmi certificati;
concessione di alcune deroghe definitive alle piscine già esistenti a marzo 2010 mediante presentazione istanza di deroga al SUAP del comune ove ha sede l’impianto per i requisiti sopra elencati entro il 30 settembre 2015;
presentazione entro il 30 settembre 2015 di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione dello svolgimento delle funzioni di responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici prima del marzo 2010 per poter effettuare percorsi formativi di durata inferiore.

Qualità e Sviluppo Rurale è a disposizione di tutti i titolari di piscine già in esercizio al marzo 2010 per valutare la rispondenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia, per gestire e presentare correttamente le pratiche relative alla richiesta delle deroghe definitive possibili.
Qualità e Sviluppo Rurale inoltre consiglia ai proprietari delle piscine, che devono adempiere alla normativa in materia, di attivarsi fin da subito nell’adeguamento della propria attività. Questo, non solo per non trovarsi impreparati in prossimità della data del 31 marzo 2016, ma soprattutto al fine di garantire ai propri clienti e addetti alti livelli di sicurezza e igiene, in un’ottica del rispetto della normativa, delle buone pratiche e della qualità del servizio offerto.
SCARICA DAL LINK LA NOTA INFORMATIVA DI QUALITA' E SVILUPPO RURALE SULLE PISCINE
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