La Legge Regionale 23 dicembre 2014 n.84, a seguito delle difficoltà nell’adempiere ai dettami della L.R. 9 marzo 2006 n.8, introduce rilevanti modifiche per i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio ed in particolare modo per quelle private ad uso collettivo
La Legge Regionale 9 marzo 2006 n.8, succ. modif. ed integr., ed il relativo regolamento di attuazione (emanato con D.P.G.R. 26 febbraio 2010 n.23/R succ. modif. ed integr.) disciplinano i requisiti igienico-sanitari di piscine pubbliche e private aperte al pubblico, piscine private ad uso collettivo ed impianti destinati al gioco acquatico, escludendo quindi le piscine ad usi speciali come quelle termali o collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione, ecc.
L’attuazione della suddetta legge regionale e del regolamento connesso ha riscontrato non poche difficoltà, soprattutto per quanto concerne gli aspetti strutturali e organizzativi della piscina stessa come il riciclo, rinnovo e reintegro delle acque in rapporto agli effettivi utenti, la disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori e le modalità per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque. Per questo motivo la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 23 dicembre 2014 n.84 al fine di introdurre procedure e adempimenti agevolati, soprattutto per le piscine private ad uso collettivo, in riferimento all’autocontrollo, ai parametri atti a garantire l’igiene e la sicurezza per la salute degli utenti.
La nuova legge, che modifica alcuni articoli della precedente, conferisce particolare rilevanza alle capacità degli operatori del settore per la realizzazione di procedure di autocontrollo adeguate alla propria realtà specifica, oggetto di verifica degli organismi di controllo.
Si riportano di seguito le novità più importanti contenute nel testo coordinato della L.R. 9 marzo 2006 n.8, come modificato dalla L.R. 23 dicembre 2014 n.84.
Sono previsti dei casi in cui l’adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito ai requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali (compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili) escludono la sanzione pecuniaria prevista da 500,00 a 3.000,00 Euro.
Per le piscine private ad uso collettivo, l’area totale di insediamento - che deve essere proporzionata alla superficie complessiva delle vasche - può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso (fermo restando l’obbligo di realizzare percorsi sicuri per i bagnanti con sistemi idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua).
Sempre per le piscine private ad uso collettivo, ad uso esclusivo degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti; il responsabile della piscina provvede ad informare gli utenti circa questa assenza e dispone adeguate protezioni per il divieto di accesso incontrollato ai minori di quattordici anni.
Infine, per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 26 febbraio 2010 n.23/R, hanno tempo per adeguarsi alle disposizioni legislative in materia entro il termine del 31 marzo 2016.
Qualità e Sviluppo Rurale srl consiglia ai proprietari delle piscine private e pubbliche aperte al pubblico e a quelle private ad uso collettivo di attivarsi fin da subito nell’adeguamento della propria attività. Questo, non solo per non trovarsi impreparati in prossimità della scadenza della deroga, ma soprattutto al fine di garantire ai propri clienti e addetti alti livelli di sicurezza e igiene, in un’ottica del rispetto della normativa, delle buone pratiche e della qualità del servizio offerto.