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VINI: INDICAZIONE DEL NOME GEOGRAFICO

Emanata una circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che riguarda l’indicazione del nome geografico più ambio in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP e IGP.
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Con la circolare n. 0093871 del 31/12/2014, il MiPAAF ha fornito chiarimenti per assicurare i corretti usi commerciali, etichettatura e presentazione, in conformità alla specifica normativa dell’Unione europea e nazionale (Reg. EU 1308/2013, Reg. CE 607/2009, D.L.vo 61/2010 e D.M. 13 agosto 2012). La circolare, a firma del Direttore Generale Emilio Gatto, tende ad assicurare la massima protezione alle DOP e IGP dei vini e di corrispondere alle esigenze dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla gestione ed al controllo nel settore vitivinicolo. La circolare fornisce i criteri per consentire ai produttori interessati il corretto uso commerciale e la corretta indicazione in etichettatura e presentazione delle produzioni vitivinicole DOP e IGP del veritiero nome geografico più ambio (regione o provincia) in cui ricade la zona di produzione del relativo vino DOP e IGP.
La circolare, costituita da 4 punti, fornisce chiarimenti su: principi fondamentali sanciti dalla normativa U.E. sulla protezione delle DOP e IGP, utilizzo in etichettatura dei nomi geografici più ampi per vini DOP italiani -Quadro normativo dell’Unione europea e nazionale- Relative condizioni e limitazioni, utilizzo dei nomi geografici più ampi (regioni o province) per vini DOP e IGP nell’ambito di tutte le modalità di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e di commercializzazione in relazione alla protezione delle DOP e IGP e etichettatura e presentazione dei vini senza DOP e IGP. Con la circolare vengono anche date indicazioni sulle caratteristiche di etichettatura e sull’uso del nome geografico ai fini di promozione anche in siti web.