Emanata, in data 18 dicembre 2014, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012
La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) è obbligatoria per quei soggetti operanti nel settore industriale, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, e nei settori civili, terziario e trasporti che hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. La nomina, per quelle aziende che hanno un consumo superiore a 10.000 o 1.000 TEP, è obbligatoria e deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. La circolare ricorda che progressivamente al responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è stata affidata l'attestazione da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/91, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell'art. 26 comma 7 della legge 10/91 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19, e il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia, qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di cui all'art. 19 della legge 10/91. Ancora nella circolare è previsto l'accesso ai meccanismi dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19 della legge 10/91, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell'intervento. La circolare e accompagnata da nota esplicativa tra cui emerge che sono soggetti obbligati tutti i consumatori d'energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica, tra cui titolari di imprese individuali, associazioni, fondazioni, società per azioni, comuni, province, aziende sanitarie locali, società semplici, ecc. La nota definisce anche le metodologie di valutazione dei consumi energetici e comunicazione degli stessi, i soggetti che intendono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, le funzioni e profili professionali.
QUALITA' E SVILUPPO RURALE srl è nella condizione, gratuitamente, di determinare l'energia primaria espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, per verificare la necessità o meno di nominare il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; sarà sufficiente che venga fornita la massa del prodotto combustibile consumata nell'anno espressa in t/a e/o la quantità ,in MWh, di energia elettrica consumata in un anno.
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