Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. utilizza cookie e tecnologie simili per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizzare e gestire i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie. Chiudendo questa notifica acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.

ATTENZIONE ALL’ACRILAMMIDE

Obbligo di adozione misure di attenuazione
8710Acrilammide-2.jpg




Allo scopo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in relazione alla sicurezza degli alimenti, seguendo quelli che sono i dettami del Reg. (CE) n.852/2004, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 2017/2158 che detta le misure di attenuazione per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti ed i relativi livelli di riferimento.
L'acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a +120 °C e con un basso grado di umidità; si forma prevalen¬temente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. L'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) conferma le conclusioni di precedenti valutazioni, secondo le quali l'acri¬lammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età e rappresenta quindi un pericolo di tipo chimico nella catena alimentare.
Gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato prodotti alimentari che contengono i precursori dell’acrilammide sono perciò tenuti al rispetto dello specifico regolamento, attuando procedure per ridurre la formazione di tale molecola.
Nello specifico, l’ambito di applicazione del regolamento riguarda i seguenti prodotti alimentari:
- patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
- patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
- pane;
- cereali per la prima colazione (escluso il porridge);
- prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker (galletta secca, prodotto da forno a base di farina di cereali), pane croccanti e sostituti del pane;
- caffè (torrefatto e solubile istantaneo);
- succedanei del caffè;
- alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n.609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le misure di attenuazione da adottare e i campionamenti stabiliti dalla normativa sono diversificati in base alla tipologia produttiva e alla collocazione dell’azienda sul mercato (vendita all’ingrosso, vendita al dettaglio, fornitori di locali di vendita al dettaglio, ecc.).

Qualità e Sviluppo Rurale srl è in grado di offrire alle Aziende il supporto tecnico per individuare quali misure sono tenute ad adottare, in base alla loro specifica realtà produttiva, e la relativa elaborazione delle procedure connesse per l’attenuazione dell’acrilammide negli alimenti, così come richiesto dalla normativa vigente.

Per richiedere un preventivo gratuito è possibile contattare Qualità e Sviluppo Rurale srl ai seguenti numeri di telefono: 0578.757561- 339.2563721, oppure all’indirizzo e-mail: f.sordi@qualitaesvilupporurale.it.