La Legge n.208/2015 estende la tipologia di soggetti che possono usufruire delle agevolazioni note con la definizione di piccola proprietà contadina
La Legge di Stabilità n.208/2015 estende la possibilità di acquisto di terreni agricoli, assolvendo la sola imposta catastale dell’1% e con imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 200 Euro cadauna, anche al coniuge o ai parenti in linea retta come padri, figli, nipoti, pronipoti diretti, nonni e bisnonni privi della qualifica di coltivatore diretto o Iap (imprenditore agricolo professionale), a condizione che siano già proprietari di terreni agricoli (senza definire una superficie minima di possesso).
Altre condizioni per poter accedere all’agevolazione sono che il familiare convivente sia coltivatore diretto o Iap (con iscrizione nella relativa gestione previdenziale) e che il familiare non in possesso delle qualifiche acquisti terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti con obbligo della coltivazione diretta del fondo agricolo acquistato per almeno cinque anni.
Da precisare che se l’acquirente dovesse concedere in godimento il terreno a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano l’attività di imprenditore agricolo durante il periodo vincolativo dei cinque anni, i benefici fiscali non decadrebbero (ai sensi del D.Lgs. n.228/2001).
Questa nuova disposizione permetterà quindi anche a coloro che si trovano nell’ambito della famiglia di agricoltori, ma senza l’intenzione di voler diventare coltivatore diretto o Iap, di usufruire dei benefici fiscali relativamente alle imposte catastali, di registro e ipotecaria.
Infine, la Legge n. 208/2015 dispone anche l’aumento dell’imposta di registro dal 12% al 15% per l’acquisto effettuato da soggetti privi della qualifica di coltivatore diretto o di Iap che non possono usufruire dell’agevolazione, fissando le imposte ipotecarie e catastale nella misura di 50 Euro cadauna.