Approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il Disegno di Legge n.1345-B “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
Il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Disegno di Legge, ultima fase dell’iter legislativo per l’entrata in vigore, i cosiddetti “ecoreati”, come ad esempio quelli riconducibili a inquinamento e disastro ambientale oppure omessa bonifica, saranno quindi perseguibili con la reclusione in carcere e multe fino a centinaia di migliaia di euro.
Nello specifico il DdL 1345-B prevede, come delitti contro l’ambiente, i seguenti reati:
-inquinamento ambientale: compromissione o deterioramento dei comparti acqua, aria, suolo e sottosuolo ma anche di ecosistemi, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Le pene sono aumentate nel caso l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincoli di varia natura (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, ecc.) e nel caso provochi morte o lesioni;
-disastro ambientale: vi sono comprese l’alterazione reversibile (la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e sia attuabile solo con provvedimenti eccezionali) e irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema. Le pene sono aumentate nel caso l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincoli di varia natura (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, ecc.) e nel caso provochi morte o lesioni;
-traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività: è prevista la reclusione da due a sei anni e multe da euro 10.000 a euro 50.000 per chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, detenga, trasferisca e abbandoni tali materiali. Le pene sono aumentate nel caso tale reato provochi pericolo o compromissione dei comparti aria, acqua, suolo e sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna o anche dell’incolumità di persone.
-impedimento del controllo ambientale e omessa bonifica: è prevista la reclusione non solo per chi commette direttamente i reati sopra elencati ma anche per chi ostacoli l’attività di vigilanza e i controlli ambientali e per chi, obbligato per legge sotto l’ordine di un giudice, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.
Infine, il Disegno di Legge introduce anche delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. “Codice dell’Ambiente” (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152), al Decreto Legge decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) e al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).