Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. utilizza cookie e tecnologie simili per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizzare e gestire i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie. Chiudendo questa notifica acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.

IMU PER I TERRENI AGRICOLI

Esenzioni e calcoli: situazione valida per il 2015 e 2014
imu_1.jpg
imu_2.jpg




In data 24/01/2015 è stato pubblicato il Decreto Legge 4/2015 che modifica l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.
La norma stabilisce che:
1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
...............
5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.
...............

In comuni totalmente montani (T) i terreni sono tutti esenti, in quelli parzialmente montani (P) sono esenti soli i terreni posseduti da CD ed IAP e i terreni posseduti da CD o IAP e dati in fitto/comodato ad altri CD o IAP, mentre in comuni non montani (NM) i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l'IMU.
Per verificare la classificazione del comune, ove ricadono i terreni, è necessario accedere alla banca dati dell'ISTAT all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789; mentre alcuni esempi di calcolo sono nel sito www.amministrazionicomunali.it/imu/terreni_agricoli.php.
La scadenza sul Calcolo IMU è stata aggiornata al 10 Febbraio 2015.