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APPROVATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA PER LE PISCINE

Il Consiglio Regionale della Toscana in data 17 dicembre 2014 ha approvato le modifiche alla Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 8, sulle piscine ad uso natatorio
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L. Reg. 84/2014, questo è il numero della Legge Regionale Toscana, approvata dal Consiglio Regionale in data 17 dicembre 2014, che modifica le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Il prossimo passo è l’adeguamento del regolamento. La nuova normativa regionale prevede alcune modifiche ed integrazioni alla precedente Legge Regionale specificando, e in alcuni casi semplificando, alcuni requisiti. Importanti le modifiche dell’art. 19 della L.R. 8/2006 (Norme transitorie e deroghe) in quanto il nuovo articolato prevede che le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016 e che sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzativo edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale (20 marzo 2010). Le piscine esistenti, che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5, possono presentare istanza di deroga al SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015; la deroga è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale. L’art. 8, della nuova Legge Regionale, prevede che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, il d.p.g.r. n. 23/R/2010 sarà adeguato alle nuove disposizioni.
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